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SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
Il Ministero del lavoro con la Circolare 33/2009 fornisce agli Enti Ispettivi chiarimenti per l'applicazione dell' art 14/81 che, come modificato dal Correttivo, prevede la sospensione dell'attività in caso di: - impiego di personale irregolare ≥ 20% totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sono da considerarsi lavoratori irregolari quelli: - per cui non è stata effettuata comunicazione ai centri per l'impiego o non assicurati contro gli infortuni; - con rapporto di lavoro non formalizzato, compresi i titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorative e i lavoratori autonomi occasionali non genuini. Si definiscono: - gravi le violazioni citate nell'allegato I del D.Lgs. 81/08. - reiterate se da parte dello stesso Datore di Lavoro vi siano almeno due violazioni, anche contestuali, nei 5 anni successivi alla prima accertata (prescrizione o sentenza definitiva). Il soggetto affidatario del potere di sospensione è la Struttura intesa come ‘Ufficio' da cui dipendono i funzionari ispettivi e non il singolo funzionario. Precisando che la sospensione andrebbe applicata se accertati i presupposti, la Circolare chiarisce che è opportuno non applicare il provvedimento quando si determina maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi. Altre condizioni per non sospendere l'attività sono: - interruzione servizio pubblico, anche in concessione (acqua, luce, gas, ....); - grave danno ad impianti o attrezzature/beni. Ogni indicazione precedente è ritenersi superata. La guida è assolutamente importante anche per l'interrelazione con l'organizzazione esimente delle responsabilità aziendali.
Allegati Collegati:
Nessuno
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