Nelle attività soggette a controllo VV.F. (CPI):
- aperte al pubblico;
- non aperte al pubblico se la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
- con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti
sono obbligatori sistemi di apertura meccanica delle porte di emergenza marcati CE (c.d. maniglioni antipanico apribili a facile spinta - DM 3 novembre 2004).
Il 16 febbraio 2011 sono scaduti i termini per la sostituzione dei dispositivi NON muniti di marcatura CE.
Il Titolare dell'attività ha l'obbligo di:
- · conservare la dichiarazione di corretta installazione redatta su apposita modulistica VV.F.;
- · effettuare la manutenzione del dispositivo secondo le istruzioni fornite dal produttore;
- annotare l'esito delle operazioni di manutenzione e controllo sul registro dei controlli antincendio.
Nessun obbligo specifico è previsto per le attività:
- non soggette a CPI;
- soggette a CPI ma non aperte al pubblico se la porta è utilizzata da meno di 10 persone