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OBBLIGATORIO IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
La Corte di Giustizia EuropeaLa deroga dalla nomina del Coordinatore in fase di Progettazione aveva già sollevato una serie di dubbi di legittimità anche in campo nazionale.
L'esenzione dall'obbligo di nomina correlata alla necessità o meno del rilascio di un'autorizzazione (permesso di costruire) può determinare addirittura disomogeneità nell'applicazione sul territorio nazionale in quanto la necessità o meno del Permesso può essere normata dalla Regioni.
Anche il secondo parametro relativo ai costi risulta variabile territorialmente e nel tempo e non può costituire una ‘soglia di sicurezza' uniforme.
Per risolvere queste criticità sarà necessario un provvedimento di modifica del c.d. Testo Unico per la Sicurezza.
ritiene non corretta la possibilità introdotta dall'Italia di derogare dalla nomina del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000€ (art. 90 c.11 D.Lgs. 81/08).
Infatti la Direttiva UE 92/57stabilisce in modo inequivocabile e senza possibilità di deroghe:
• l'obbligo di nominare sempre un coordinatore in materia di sicurezza e di salute nei cantieri in cui sono presenti più imprese;
• che la nomina avvenga al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori.
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