Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito una serie di chiarimenti e precisazioni.
- Nelle aree AtEx (gas 0, 1, 2 - polveri 20, 21, 22) potranno essere installati solo apparecchi marcati CE-AtEx, mentre all'esterno dei volumi classificati andranno osservate distanze di sicurezza dagli stessi in funzione della tipologia di apparecchio.
Il DPE è considerato parte integrante della valutazione del rischio incendio e quindi della documentazione allegata al parere di conformità; gli elaborati grafici dovranno riportare in pianta ed in sezione l'estensione delle zone classificate.
Per gli ambienti con rischio di esplosione residuale in luogo del DPE è ritenuta sufficiente una dichiarazione di insussistenza del rischio.
- E' stata confermata l'obbligatorietà di adeguamento ai requisiti del DM 29/12/05 per le Autorimesse anche se sono da ritenersi superate dalle più recenti disposizioni procedurali quelle previste al punto 1.2.0 della specifica Regola Tecnica
- Nelle residenze turistico alberghiere, tenuto conto che nella maggior parte dei casi non vi è presenza continuativa di personale di intervento, per azionare il sistema di allarme e allertare i soccorsi dovrà essere previsto un impianto di rivelazione incendi che segnali l'evento in un luogo permanentemente vigilato anche all'esterno dell'attività (titolare, istituto vigilanza, ecc.) e agli occupanti.