|
CHIARIMENTI DUVRI
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che i due giorni di durata dei lavori o servizi con esenzione dall'obbligo di DUVRI sono riferiti ad un arco temporale non necessariamente continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche, effettuate comunque in un lasso temporale di riferimento (es. un anno). L'intento della norma è di non gravare le imprese appaltatrici dell'obbligo di redazione di DUVRI ‘superflui', per l'espletamento di attività ordinarie in quanto: - prive di rischi interferenziali; - di breve durata (2gg); - che non comportino rischi ‘aggravati' (agenti cancerogeni, biologici, AtEx, rischi particolari allegato XI/81). Per un approccio corretto si raccomanda sempre di analizzare il rischio sostanziale più che la forma documentale osservando, anche per lavori al limite ‘istantanei', la regola d'arte e le prassi di buona tecnica.
Allegati Collegati:
Nessuno
|