Un provvedimento interministeriale definisce le modalità delle verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII/81, i criteri di abilitazione dei soggetti autorizzati e le modalità di esecuzione.
Il Datore di Lavoro deve sottoporre le attrezzature tabellate alle verifiche iniziali (messa in esercizio) e successive periodiche.
la prima è di competenza dell'INAIL ex Ispesl entro 60 giorni dalla richiesta;
le successive sono in carico ai Servizi ASL entro 30 giorni dalla richiesta.
In alternativa, presso INAIL e Servizi ASL viene istituito un elenco pubblico di soggetti abilitati (pubblici o privati) per l'effettuazione dei controlli. I requisiti dei soggetti ‘abilitati' sono contenuti i allegato al Decreto con le modalità di abilitazione, controllo e monitoraggio degli stessi.
Il Richiedente deve precisare di quale soggetto abilitato gli Enti istituzionali potranno avvalersi se non sono in grado di rispettare i tempi previsti per i controlli (60/30 gg).
Decorsi detti termini il Datore di Lavoro può servirsi direttamente di soggetti abilitati.
Restano inalterate le disposizioni previste per:
• piccoli depositi GPL (DM 29/02/88, DM 23/09/04, DM 17/01/05);
• attrezzature e insiemi a pressione (DM 329/04).